RECUPERO DEI LOCALI SOTTOTETTO E SOFFITTA IN MAREMMA E TOSCANA
Con la L.R. 5/2010 della Toscana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Febbraio 2010, viene consentito il recupero dei sottotetti esistenti alle seguenti condizioni:
La legge si applica agli edifici esistenti alla sua entrata in vigore (o in corso di realizzazione sulla base di concessioni già rilasciate), a destinazione esclusivamente residenziale.
Il recupero è consentito per i volumi che hanno l’altezza media interna netta (calpestio intradosso solaio copertura) non inferiore a 2,3 m per i locali abitativi in pianura, nei territori montani 2,1 m.
L’altezza minima non deve essere inferiore a 1,5 m nei locali abitativi e 1,3 m nei locali accessori in pianura, nei territori montani tali limiti scendono rispettivamente a 1,3 m e 1,1 m.
Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a 1/16 – 1/8 per Grosseto, per ridurre l’effetto serra estivo tutte le finestre per tetti devono essere dotate di persiane avvolgibili o tende parasole esterne (come da D.P. 59/2009)
Non sono ammesse modifiche delle altezze di colmo, di gronda e modifica delle linee di pendenza delle falde.
I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici.
Gli interventi sono classificati come ristrutturazione edilizia.
Gli interventi sono soggetti ad agevolazioni fiscali fino al 50% dell’importo lavori.
