Alcuni aspetti di criticità del superbonus per ristrutturazioni


Il web è tempestato di continue notizie con annunci di imprese, software gestionali e professionisti con proposte che riguardano il decreto rilancio D.L. 34/2020 e la possibilità di eseguire ristrutturazioni in modo gratuito.

In realtà, prima di poter passare alla fase attuativa, devono essere chiarite alcune questioni di carattere normativo, ovvero :

1-il "Decreto Rilancio" deve ancora essere convertito in legge (entro 60 giorni dalla sua emanazione, pena decadenza);

2-devono ancora essere emanati i decreti attuativi, sostanziali per definire i requisiti tecnici previsti al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che i progettisti dovranno rispettare al fine di ottenere l'accesso al Superbonus, così da trovarsi in regola con i controlli che saranno eseguiti dall’ENEA o dagli Organismi Regionali di Accreditamento;

3-devono essere definite le regolamentazioni delle asseverazioni e APE da parte del Ministero dello Sviluppo Economico da trasmettere dai professionisti agli enti competenti, Regioni o Province autonome e all' ENEA;

4-devono essere emanate delle linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate delle direttive che delineano le regole per la trasmissione e per l'ottenimento del visto di conformità alla procedura. Il visto dovrà essere rilasciato da commercialisti e CAF e servirà per richiedere la cessione del credito a banche o altri intermediari.

La parte più critica rimane sempre la fantomatica cessione del credito, ovvero la caccia alle imprese con capienza economica tale da potersi accollare l'intero credito derivante dai lavori, per tutta la durata degli stessi sino all'ottenimento del visto di conformità.

Ci sono poi alcune aspetti legati a conformità di carattere urbanistico ed edilizio che possono in alcuni casi portare a problematiche inizialmente non prevedibili:

1-Asseverazione da parte del tecnico della conformità urbanistica richiesta per la presentazione della pratica edilizia. La conformità edilizia dell'immobile è un requisito del quale il tecnico dovrà tenere conto insieme alla asseverazione termotecnica, questo per evitare sorprese durante la verifica della pratica per la cessione del credito con responsabilità, non di poco conto, in capo al tecnico.

2-Nuove volumetrie che possono nascere dalla realizzazione dei cappotti esterni di facciata. Generalmente le eccedenze di spessore murario, sopra i 30 cm , non vengono computate ai fini del calcolo del volume per motivi legati al miglioramento energetico dell'involucro edilizio. Il problema è che molti fabbricati almeno sino agli anni 2000 sono stati realizzati e calcolati volumetricamente con spessori murari da 25 cm. In molti regolamenti edilizi locali l'eccedenza tra i 25 cm e i 30 cm deve essere computata ai fini volumetrici, con relativo pagamento di oneri.

Il nostro consiglio, per guadagnare tempo, poiché la spesa va effettuata entro il 2021 (ci sono emendamenti che tentano di prorogarla al 2022) è sempre quello di incaricare un professionista che possa gestire le varie fasi e le figure professionali necessarie per accedere al superbonus.

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