NOMINA DEL CORDINATORE DEI LAVORI DA PARTE DEL COMMITTENTE


Il legislatore con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e con il Decreto Correttivo n° 106/09 e succ. mod. e int. ha fissato le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria la nomina da parte del committente di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)al quale affidare la pianificazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) con l’obbligo di verificare che tale pianificazione venga effettivamente messa in atto.

L'obbligo della nomina di CSP e CSE per il committente dei lavori :

1-cantiere di qualsiasi dimensione, sia pubblico che privato, con 1 impresa esecutrice: no CSP e no CSE

2-cantiere pubblico di qualsiasi dimensione con 2 o piu imprese esecutrici: si CSP e si CSE

3-cantiere privato non soggetto ad alcuna pratica edilizia, qualsiasi importo dei lavori, con 2 o piu imprese esecutrici: no CSP e si CSE (che redige il psc).

4-cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori inferiore ai 100.000 € con 2 o piu imprese esecutrici: no CSP e si CSE (che redige il psc).

5-cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori superiore ai 100.000 € con 2 o piu imprese esecutrici: si CSP e si CSE.

6-cantiere di uno qualsiasi dei precedenti casi con 1 impresa esecutrice che in corso d'opera aumenta a 2 o piu imprese esecutrici: no CSP e si CSE(che redige il psc).

La mancata nomina del coordinatore della sicurezza da parte del committente privato configura una violazione di carattere penale, sanzionata con l’arresto sino a sei mesi o ammenda sino a 7.014,00 euro.
L'orientamento dei funzionari degli Organi di vigilanza entra anche nel merito delle responsabilità connesse al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei lavori al momento dell’entrata in cantiere della seconda impresa, in caso di mancata nomina del CSE, deve sospendere i lavori e segnalare la violazione allo SPRESAL della azienda USL competente per territorio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Si evidenzia, sommessamente, che l’incarico di direttore dei lavori, come tutti gli incarichi professionali, è revocabile in ogni momento dal committente se decade il rapporto fiduciario.

In merito a responsabilità e/o sanzioni si rappresenta che il D.lgs. n.81/08 non prevede sanzioni a carico del direttore dei lavori per la mancata nomina del coordinatore della sicurezza, ma in caso, malaugurato, di infortunio ogni figura verrà chiamata a rispondere del proprio operato e di eventuali manchevolezze e/o omissioni.

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